Condotta minacciosa – tesserato – art. 6 C.G.S. – responsabilità della Società - configurabilità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 6 C.G.S., quale che sia la qualificazione dell’autore della violazione (dirigente, semplice tesserato, sostenitore), la società di appartenenza risponde della condotta di un suo tesserato costituita da plurime aggressioni verbali gravemente minacciose, seppure non degenerate in un atto di aperta violenza fisica solo grazie all’intervento dei tesserati della società, integrando pienamente un comportamento che poteva contribuire a determinare un fatto di violenza o apologia della stessa.

Numeron. 0054/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreD’Ascia

Riferimenti normativiart. 6 C.G.S.

Articoli

Art. 6 - Responsabilità della società

La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.