Condotta violenta dei calciatori - art. 38 C.G.S. – assenza di provocazione o simulazione da parte del soggetto passivo – intenzione di produrre danni – configurabilità

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 38 C.G.S., la condotta violenta del calciatore si connota per l’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, configurando tale fattispecie l’ipotesi del calciatore che colpisca il portiere avversario pestando la sua gamba con un piede, sia pure con un contatto di media forza, conclusione rafforzata dall’assenza di qualsivoglia provocazione o simulazione da parte della persona offesa che possa aver concorso a determinare la condotta violenta sanzionata.

Numeron. 0050/CSA/2025-2026/C

PresidenteDi Cagno

RelatoreD’Ascia

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.;

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.