4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Nel caso in cui si configuri la condotta violenta del calciatore prevista dall’art. 38 C.G.S., l’assenza di conseguenze dannose a carico del giocatore colpito non costituisce una circostanza attenuante (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 183; contra, decisione del 21 dicembre 2018, reclamo società F.C. APRILIA RACING CLUB, CSA/20218-2029).
Numero: n. 0023/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Attolico
Riferimenti normativi: art. 38 CGS
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.