4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Non può considerarsi circostanza attenuante della condotta violenta di un calciatore l’avere agito in reazione immediata ad un asserito errore tecnico dell’arbitro, atteso che quest’ultimo non può mai costituire un “fatto ingiusto”, il quale si configura solo nel caso di condotte prive ictu oculi di qualsivoglia giustificazione, sia pure astratta, senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (di recente, cfr. Sez. III, decisione n. 0030/CSA/2025- 2026/A).
Numero: n. 0062/CSA/2025-2026/B
Presidente: Di Cagno
Relatore: Durante