Condotta violenta dei calciatori - art. 38 C.G.S. – differenza con condotta antisportiva (art. 39 C.G.S.) - calcio inferto a freddo a un avversario – configura una condotta violenta.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Un calcio inferto a gioco fermo alla caviglia destra di un avversario configura la condotta violenta, di cui all’art. 38 C.G.S., consistendo in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve, quindi, in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Al contrario, la condotta antisportiva, sanzionata dall’art. 39 C.G.S., si caratterizza per un eccesso di ardore sportivo durante un’azione di gioco, in violazione delle regole dell’agonismo e dell’etica sportiva (cfr. Sez. I, decisione n. 0002/CSA/2025-2026).

Numeron. 0062/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreDurante

Riferimenti normativiart. 38 e art. 39 C.G.S.

Articoli

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Art. 39 - Condotta gravemente antisportiva

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.