Condotta violenta dei calciatori – art. 38 C.G.S. – gesto violento ingiustificato - Configurabilità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

L’atteggiamento di voltarsi, guardare l’avversario marcante e colpirlo a pugno chiuso al petto in modo energico costituisce un gesto violento ingiustificato, che non può che essere interpretato come intenzione di fermare o neutralizzare il giocatore avversario e rientra, quindi, pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 38 C.G.S., non potendosi in alcun modo qualificare nella sua dinamica come una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 C.G.S. (cfr., fra le tante, Sez. III, decisione n. 0231/CSA/2024-2025).

Numeron. 0033/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreNicolosi

Riferimenti normativiart.38 C.G.S.

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.