4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Per costante indirizzo giurisprudenziale, la condotta del calciatore, che sferri una gomitata al petto dell'avversario in una situazione di gioco fermo e a pallone lontano, costituisce un gesto intenzionale e, quindi, per definizione, non catalogabile quale mero eccesso di agonismo sportivo nella contesa della palla, con la conseguenza che correttamente il Giudice sportivo applica al caso in esame quanto previsto dall’art. 38 C.G.S., che riserva ai calciatori responsabili di condotta violenta la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Numero: n. 0108/CSA/2025-2026/B
Presidente: Di Cagno
Relatore: Attolico