4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Integra la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., ai fini della qualificazione della condotta siccome violenta, il colpo inferto da un calciatore all’avversario, dovendosi considerare irrilevante che questi sia stato attinto al petto e non al volto, trattandosi di “gomitata” volontariamente sferrata a gioco fermo, gesto, dunque, oggettivamente suscettibile di attentare all’integrità fisica dell’avversario, indipendentemente dalla parte del corpo colpita e dalle conseguenze che ne sono derivate.
Numero: n. 0069/CSA/2025-2026/C
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasquez Giuliano
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.