Condotta violenta dei calciatori - art. 38 C.G.S. – gravità - valutazione ex ante e non ex post.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 38 C.G.S., la valutazione della gravità della condotta violenta e non gravemente antisportiva dei calciatori, configurabile qualora essa non rientri in un’azione di gioco, con palla lontana e con il necessario intervento dei sanitari per accudire il giocatore colpito, non può essere effettuata ex post, tenendo conto, cioè, degli esiti della stessa, ma deve necessariamente essere operata ex ante, considerando la potenziale pericolosità dell’intervento, ponderando tutte le circostanze del caso concreto.

Numeron. 0022/CSA/2025-2026/A

PresidenteMessina

RelatoreSalvemini

Riferimenti normativiart. 38 CGS

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.