Condotta violenta dei calciatori – art. 38 C.G.S. – lancio di bottiglietta verso un gruppo di avversari – assenza di conseguenze pregiudizievoli - irrilevanza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Il lancio, a partita conclusa, di una bottiglietta d’acqua verso un gruppo di calciatori avversari, senza colpire nessuno, configura un’ipotesi di condotta violenta del calciatore, di cui all’art. 38 C.G.S., a nulla rilevando che la stessa, al momento del lancio, fosse piena a metà e che, essendo aperta, si fosse progressivamente svuotata nel corso della traiettoria, trattandosi di circostanze che non inficiano l’oggettiva attitudine del gesto a causare un danno fisico ai calciatori avversari, non concretatosi solo grazie a circostanze fortuite.

Numeron. 0072/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreChiappiniello

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.

Articoli

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.