4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il lancio, a partita conclusa, di una bottiglietta d’acqua verso un gruppo di calciatori avversari, senza colpire nessuno, configura un’ipotesi di condotta violenta del calciatore, di cui all’art. 38 C.G.S., a nulla rilevando che la stessa, al momento del lancio, fosse piena a metà e che, essendo aperta, si fosse progressivamente svuotata nel corso della traiettoria, trattandosi di circostanze che non inficiano l’oggettiva attitudine del gesto a causare un danno fisico ai calciatori avversari, non concretatosi solo grazie a circostanze fortuite.
Numero: n. 0072/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Chiappiniello
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.