4/16/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 38 C.G.S., la condotta violenta dei calciatori si configura in presenza di un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (nella specie, è stata ritenuta “condotta violenta” quella del calciatore che, a gioco fermo, aveva colpito con una manata al volto un avversario, pur senza conseguenze lesive, risolvendosi la sua azione nell’aggressivo impiego di forza fisica).
Numero: n. 0002/CSA/2025-2026/A
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Messina
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.