Condotta violenta dei calciatori – art. 38 C.G.S. – presupposti.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta violenta del calciatore, prevista e sanzionata dall’art. 38 C.G.S., si configura nel caso di comportamento connotato da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea.

Numeron. 0076/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreGalli

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.