4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il comportamento del calciatore che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, liberandosi della marcatura di un difensore, colpisca ingiustificatamente con un pugno al volto il suo diretto avversario con moderata intensità, configura la condotta violenta, di cui all’art. 38 C.G.S., risultando evidente la potenzialità lesiva del colpo che esclude la mera valenza antisportiva di un simile gesto (cfr., fra le altre, CSA, sez. III, decisione 231 del 3.6.2025; CSA, sez. III, decisione 32 dell’8.11.2024), non potendosi equiparare il gesto anzidetto con quelli posti a paragone dal reclamante, vale a dire il “lieve schiaffo”, la “gomitata”, la “manata”, condotte oggettivamente diverse e meno gravi del colpo inferto a pugno chiuso.
Numero: n. 0074/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasaturo
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.