4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Nell’ipotesi di condotta violenta del calciatore ex art. 38 CGS, consistente in un colpo sferrato verso un avversario con un pugno chiuso, legittimamente la sanzione irrogata viene contenuta dal Giudice sportivo nel limite minimo fissato dalla norma anzidetta (tre giornate effettive di squalifica), in considerazione della moderata intensità dell’atto violento. La decisione n. 0075/CSA/2025-2026 è motivata in fatto.
Numero: n. 0074/CSA/2025-2026/D
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasaturo
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.