Condotta violenta dei calciatori (art. 38 C.G.S.) – sanzione - nel caso in cui diverga la ricostruzione del fatto neri referti dell’arbitro e del suo assistente – va privilegiata la versione più favorevole al reclamante

4/21/2026

Stagione:

Nell’ipotesi di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., così qualificata dal Giudice sportivo sulla base dei referti sia dell’arbitro che del suo assistente, qualora si riscontri un’obiettiva discrasia nella descrizione delle specifiche circostanze che connotano la “condotta violenta” del giocatore, va opportunamente valorizzata la rappresentazione dei fatti più favorevole al reclamante, in applicazione del preminente principio giuridico del favor rei, per cui risulta concedibile al calciatore l’attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., “per aver agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui”, quale risulta dalla ricostruzione dell’assistente arbitrale, con conseguente riduzione della squalifica irrogata.

Numeron. 0090/CSA/2025-2026

PresidenteDi Cagno

RelatoreVasaturo

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.;

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.