Condotta violenta dei calciatori – art. 38 C.G.S. – schiaffo diretto al collo dell’avversario con il pallone a distanza di gioco - in assenza di conseguenze pregiudizievoli – sanzione - irrogazione nella misura minima.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Configura la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. il comportamento del calciatore che colpisca con uno schiaffo al collo l’avversario, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura minima di tre giornate di squalifica, dovendosi operare un bilanciamento, da una parte, fra la circostanza che il colpo è stato inferto con il pallone a distanza di gioco (nella specie, 10 metri), la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

Numeron. 0067/CSA/2025-2026/A

PresidenteLeozappa

RelatoreTartaglia

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.

Articoli

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.