4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Configura la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. il comportamento del calciatore che colpisca con uno schiaffo al collo l’avversario, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura minima di tre giornate di squalifica, dovendosi operare un bilanciamento, da una parte, fra la circostanza che il colpo è stato inferto con il pallone a distanza di gioco (nella specie, 10 metri), la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
Numero: n. 0067/CSA/2025-2026/A
Presidente: Leozappa
Relatore: Tartaglia
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.