4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Configura la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. il gesto del calciatore consistente nello sferrare, a gioco fermo, uno schiaffo in volto a un avversario determinandone la caduta, atteso che, aldilà dell’asserita, e comunque non provata, concitazione correlata alla situazione di gioco (effettuazione di un calcio d’angolo), non può trovare alcuna giustificazione in termini agonistici un gesto - quale lo schiaffo vibrato in volto a un avversario - che si qualifica violento e idoneo a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che l’ha subito, risolvendosi in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata, volontaria aggressività con coercizione operata su altri (sul punto – ex multis - Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; id., C.U. FIGC 18 gennaio 2011, n. 153/CGF). A nulla rileva, per converso, la circostanza che il colpo inferto al giocatore avversario non abbia avuto conseguenze di rilievo, atteso che le caratteristiche della condotta violenta devono essere valutate in astratto ed ex ante (in relazione alla loro oggettiva gravità e potenzialità lesiva), sicché l’eventuale danno per l’incolumità fisica di chi le subisce può, semmai, assumere rilievo quale specifica circostanza aggravante. Parimenti, il fatto che, all’esito della comminata espulsione, il calciatore abbia abbandonato il campo di gioco in modo composto rappresenta un contegno doveroso, insuscettibile di concorrere all’attenuazione dell’oggettiva gravità della condotta sanzionata.
Numero: n. 0098/CSA/2025-2026/A
Presidente: Messina
Relatore: Contessa
Riferimenti normativi: art. 38 C.G.S.;
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.