Condotta violenta dei calciatori – circostanza attenuante – stato di tensione agonistica –esclusione.

4/16/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., non può considerarsi circostanza attenuante dell’illecito commesso lo stato di tensione conseguente alla natura e all’evoluzione agonistica dell’incontro, dal momento che le pressioni di ordine emotivo, piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili, rappresentano un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo configura un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni giocatore.

Numeron. 0002/CSA/2025-2026/C

PresidenteSavo Amodio

RelatoreMessina

Riferimenti normativiart. 13, comma 2, C.G.S.

Articoli

Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.