Condotta violenta dei sostenitori – art. 26 C.G.S. – lancio di una stecca di legno all’indirizzo della terna arbitrale – responsabilità della Società.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Il lancio di una stecca di legno all’indirizzo della terna arbitrale, giunto a poca distanza da essa, che dunque solo per una fortunata casualità non ha colpito uno dei componenti della stessa, va ricondotto nell’ambito dei fatti per i quali l’art. 26 C.G.S. prevede la sanzione dell’ammenda da € 500 a € 15.000 a carico della Società. La Sez. II, decisione n. 0106/CSA/2025-2026 enuncia lo stesso principio di diritto affermato dalla decisione n. 0105/CSA/2025-2026, che immediatamente precede, con riguardo alla responsabilità della Società, ex art. 26 C.G.S., per il lancio nel recinto di gioco di una monetina di 10 centesimi che aveva attinto alle spalle il preparatore atletico di una squadra, senza arrecargli alcun danno.

Numeron. 0105/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreD’Ascia

Riferimenti normativiart. 26 C.G.S.

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Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.