Condotta violenta dei tifosi – art. 26 C.G.S. – introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico – responsabilità della Società – ratio delle norme dell’ordinamento sportivo – differenza con quelle dell’ordinamento penale

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

L’introduzione o utilizzazione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, con conseguente lancio sul terreno di giuoco, costituisce una condotta che l’ordinamento sportivo considera idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità e, quindi, ai sensi dell’art. 26 C.G.S., sanzionabile a carico della Società cui appartengono gli autori della condotta, atteso che l’intento normativo è di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce il proprium dell’ordinamento sportivo (cfr. C.S.A. n. 31 – 2025-2026), in ciò diversificandosi dall’ordinamento penale che, con la previsione dei reati contro la pubblica incolumità, tende a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute), sicché le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare un’interpretazione rigorosa dei presupposti.

Numeron. 0094/CSA/2025-2026/C

PresidenteMessina

RelatoreDel Duca

Riferimenti normativiart. 26 C.G.S.;

Articoli

Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.