4/21/2026
Stagione:
L’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. (rubricato: “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) delinea una struttura normativa sanzionatoria che prevede, in sostanza, la combinazione di due condotte, costituite da un comportamento gravemente irriguardoso verso l’ufficiale di gara, in cui si innesti anche un contatto fisico con quest’ultimo. Tale disposizione non richiede di operare interpretazioni o valutazioni di sorta circa la consistenza o l’intensità del contatto fisico, che risulta essere l’unico requisito necessario per l’integrazione della fattispecie prevista dalla disposizione in esame, unitamente alla grave irriguardosità del contegno del tesserato. Per converso, qualora il contatto fisico integri gli estremi della volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, trova applicazione l’art. 35, commi 1 e 2, C.G.S. (rubricato: “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”), che prevede un autonomo regime sanzionatorio (sulla distinzione fra le due fattispecie cfr. decisione n. 98 del 18.03.2024, s.s. 2023-2024, Sez. Unite Corte della Corte Federale d’Appello, che ha composto un pregresso contrasto giurisprudenziale). Nella specie, la condotta del calciatore, consistente nel “colpire” l’arbitro sul petto con un lieve contatto con mano chiusa, senza però fargli perdere l’equilibrio, né facendogli avvertire dolore o danno fisico, tant’è che il direttore di gara non aveva avuto neppure diretta percezione del gesto, avvertendo unicamente un “colpo” mentre il calciatore gli passava accanto protestando per una sua decisione, configura un contatto improprio con l’ufficiale di gara – comunque scevro da volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata –, sicché esso integra una condotta semplicemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara e, come tale, punibile con la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
Numero: n. 0091/CSA/2025-2026
Presidente: Di Cagno
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 35 e art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.;
1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.* 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.* 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.* 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.* 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.* 6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi. * comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: "I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica." * comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: "I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione." * comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: "I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica." * comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: "I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione." * comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."