Condotte violente dei calciatori – art. 38 C.G.S. – tentativo di colpire l’arbitro con un calcio

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Configura la condotta violenta, sanzionata dall’art. 38 C.G.S., il comportamento del calciatore che, a seguito di un contrasto perso da un proprio compagno di squadra, ritenuto non falloso da parte del Direttore di gara, tenti volontariamente di dare un calcio a quest’ultimo mentre correva (nella specie, è stata inflitta al calciatore la squalifica per 6 giornate effettive di gara).

Numeron. 0092/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreGalli

Riferimenti normativiart. 38 C.G.S.;

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.