4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il Giudice sportivo, una volta in possesso del rapporto di gara, nel quale si attesta l’accertata irregolarità delle porte del campo di gioco con la conseguente decisione di non far disputare la gara, ha il potere, ex art. 65 C.G.S., di comminare d’ufficio la sanzione della perdita della gara a carico della società ospitante, in applicazione dell’art. 10, comma 1, C.G.S., atteso che la riserva scritta, da presentare prima dell’inizio della gara in applicazione dell’art. 67, comma 4, C.G.S., non costituisce un atto del procedimento sportivo, bensì unicamente un presupposto di natura sostanziale da valere nei soli procedimenti relativi alla regolarità delle gare (disputate) ex art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S.
Numero: n. 0043/CSA/2025-2026/C
Presidente: Di Cagno
Relatore: La Torre
Riferimenti normativi: art. 65 e art. 67, comma 4, C.G.S.
1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.
1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. 3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova. 4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. 5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara. 6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. 7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.