Corte sportiva di appello - art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S. – controllo regolarità del campo di gioco - competenza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il giudice sportivo (e, conseguentemente la Corte sportiva d’appello) è competente a giudicare in ordine alla “(…) regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”.

Numeron. 0043/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreLa Torre

Riferimenti normativiart. 65, comma 1, lett. c), C.G.S.

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Art. 65 - Competenza dei Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.