4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta tenuta da un calciatore, per come emergente dal referto arbitrale, consistente in una protesta rivolta all'arbitro, accompagnata da un’espressione blasfema, configura la fattispecie delineata dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S., punita con la sanzione minima della squalifica di una giornata; peraltro, tenuto conto che il comportamento del calciatore era caratterizzato da veemenza, consistente in un’espressione fortemente protestataria all’indirizzo del primo Ufficiale di gara, la sanzione di tre giornate di squalifica, inflitta dal Giudice sportivo, risulta eccessiva, ritenendosi più congrua e proporzionata la squalifica per due giornate effettive di gara.
Numero: n. 0082/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S.
1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.