4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Posto che l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le Società sono chiamate a rispondere dei fatti violenti posti in essere dalla propria tifoseria all’interno dell’impianto sportivo o nelle aree esterne immediatamente adiacenti ad esso, è legittima la sanzione dell’ammenda, nella misura di 2.000,00 euro, irrogata alla Società i cui tifosi abbiano incessantemente fatto oggetto l’ufficiale di gara di una serie di sputi che lo colpivano ripetutamente al collo, alla testa e alla schiena, ogni qual volta lo stesso si avvicinava agli spalti del settore che li conteneva, sputi che si protraevano fino al termine della partita ed erano accompagnati da reiterate e pesanti minacce, anche di morte, rivolte allo stesso assistente arbitrale e alla sua famiglia, con un finale lancio di liquidi, probabilmente acqua, proveniente dal medesimo gruppo di tifosi.
Numero: n. 0093/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasaturo
Riferimenti normativi: art. 26 C.G.S.;
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.