4/21/2026
Stagione:
Nel caso di danneggiamento di un seggiolino dello stadio, consistente nella rottura dello schienale, perché possa farsi luogo alla legittima irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della Società cui appartengono gli autori del fatto, è necessario che venga fornita la prova certa della responsabilità dei tifosi della stessa, non potendosi considerare tale la semplice immagine fotografica che dà atto del danneggiamento, risultando essa inidonea a chiarire le modalità e il momento dell’avvenimento e, soprattutto, ad escludere che la rottura dello schienale non fosse preesistente alla presenza nel settore della tifoseria della Società incolpata, come peraltro eccepito dalla stessa, non risultando segnalato, inoltre, dal referto di gara alcun episodio riguardo alla regolarità della gara, né ad eventuali incidenti verificatisi.
Numero: n. 0087/CSA/2025-2026
Presidente: Leozappa
Relatore: Benedetti