Fatti violenti dei sostenitori – lancio di bottigliette nel settore avversario e nel recinto di gioco – responsabilità della società – per mancata identificazione degli autori – adozione del modello organizzativo – esimente ex art. 29, comma 1, lett. a) e c) C.G.S. – esclusione.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Nel caso in cui si verifichi un consistente lancio di bottigliette (nella specie, otto nel settore avversario e quattro nel recinto di gioco), la Società calcistica ospitante non può invocare l’esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e lett. c), C.G.S., atteso che, seppure la reclamante abbia fornito la prova di aver adottato un modello organizzativo teso a prevenire e ad elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento, atteso che è stato individuato il solo responsabile del lancio delle bottigliette verso il settore avversario e non l’autore del lancio verso il recinto di giuoco, circostanza che porta a concludere che o vi è stata una falla in sede di controllo ai varchi oppure è mancata l’identificazione di un altro o degli altri responsabili dei lanci stessi, essendo così evidente, in ambedue le ipotesi, l’insufficienza delle misure preventive e/o repressive per le quali si sono invocate le circostanze attenuanti.

Numeron. 0056/CSA/2025-2026/A

PresidenteSavo Amodio

RelatoreGreco

Riferimenti normativiart. 29, comma 1, lett. a) e c), C.G.S.

Articoli

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.