Fatti violenti dei sostenitori - responsabilità della Società - circostanza attenuante ex art. 29, lett. a), C.G.S. – fattispecie

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Posto che, per beneficiare dell’attenuante prevista dall’art. 29, lett. a), C.G.S., è necessario che la Società abbia adottato un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire comportamenti violenti o irriguardosi dei propri tifosi ed attuato in maniera efficace (cfr. CSA, sez. II, decisione n. 10 del 2.10.2023, nonché CSA, sez. I, decisione n. 71 del 17.11.2021 e CSA, Sez. I, decisione n. 93 del 2.12.2021), il protrarsi per la quasi totalità del tempo di gioco di atteggiamenti platealmente intimidatori e sprezzanti da parte dei tifosi a danno dell’assistente arbitrale dimostra che gli accorgimenti messi in atto dalla reclamante, anche attraverso l’adozione del modello di organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, si sono concretamente dimostrati del tutto inidonei nella circostanza, sicché l’irrogazione dell’ammenda nei confronti della Società deve considerarsi pienamente legittima (si v. CSA, sez. III, decisione n. 48 del 14.11.2023).

Numeron. 0093/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreVasaturo

Riferimenti normativiart. 29, lett. a), C.G.S.;

Articoli

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.