4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Posto che, per beneficiare dell’attenuante prevista dall’art. 29, lett. a), C.G.S., è necessario che la Società abbia adottato un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire comportamenti violenti o irriguardosi dei propri tifosi ed attuato in maniera efficace (cfr. CSA, sez. II, decisione n. 10 del 2.10.2023, nonché CSA, sez. I, decisione n. 71 del 17.11.2021 e CSA, Sez. I, decisione n. 93 del 2.12.2021), il protrarsi per la quasi totalità del tempo di gioco di atteggiamenti platealmente intimidatori e sprezzanti da parte dei tifosi a danno dell’assistente arbitrale dimostra che gli accorgimenti messi in atto dalla reclamante, anche attraverso l’adozione del modello di organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, si sono concretamente dimostrati del tutto inidonei nella circostanza, sicché l’irrogazione dell’ammenda nei confronti della Società deve considerarsi pienamente legittima (si v. CSA, sez. III, decisione n. 48 del 14.11.2023).
Numero: n. 0093/CSA/2025-2026/B
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasaturo
Riferimenti normativi: art. 29, lett. a), C.G.S.;
1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.