4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi degli artt. 57 e ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, le immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma 3, e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), non possono fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma neppure incidere di riflesso, in via determinante, su una decisione del Giudice sul risultato della gara (così, CSA, Sez. III, 17 febbraio 2020, dec. n. 0184/2019-2020).
Numero: n. 0107/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Lepore
Riferimenti normativi: artt. 57 e ss. C.G.S.
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.