Mezzi di prova – mezzi audiovisivi – utilizzabilità – ipotesi tassative

4/21/2026

Stagione:

L’episodio di cui si discute è così descritto nel referto dell’arbitro, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.): “a gioco fermo, in occasione di una rimessa laterale nei pressi della panchina da lui occupata, dopo essere stato già ammonito per proteste, gridava gesticolando ad ampi gesti le seguenti frasi rivolte all’assistente 1 che si trovava circa a 20 metri da lui: “Ma che vuoi che veda sto scemo, non sa nemmeno vedere un fuorigioco, figuriamoci fare una sostituzione”. Essendo io sottoscritto davanti a lui, appreso l’accaduto, notificavo il provvedimento disciplinare. Il reo abbandonava il recinto di gioco continuando a urlare frasi come “Sei un fenomeno”, “Fate solo i protagonisti”. Tale descrizione è rimasta incontestata da parte della società reclamante. Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento della sanzione, ovvero la sua riduzione nei limiti del presofferto, per due ordini di motivi: a) si tratta di una “condotta meramente protestataria che si sviluppa a seguito di una discutibile decisione arbitrale. In quell’occasione il sig. Scavo si rivolgeva all’assistente arbitrale in modo pacato tanto che lo stesso, posizionato a 20 metri dall’allenatore, nemmeno sentiva le frasi a lui rivolte che, al contrario, venivano sentite e riportate dal Direttore di gara”; b) occorre applicare le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. Il gravame è infondato, nei sensi che si diranno. È incontestabile che l’epiteto ‘scemo’, rivolto dall’allenatore espulso all’assistente di gara, lungi dal rappresentare “una mera e semplice civile protesta connotata da un diritto di critica dell’operato dell’arbitro”, abbia una connotazione ingiuriosa, ancor prima che irriguardosa. Orbene, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce come sanzione minima, senza distinzione tra le due tipologie, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (cfr. Sez. III, decisione n. 41/CSA/2025-2026, riguardante l’epiteto ‘sei scarso’, rivolto all’arbitro). Detta norma - modificata con Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 - è infatti indice della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara, attraverso un sensibile aggravamento della previgente sanzione minima (squalifica per due giornate o a tempo determinato). Pertanto, la pena base da cui partire per il caso in esame è necessariamente quella di quattro giornate di squalifica, cui vanno applicati gli aumenti o le diminuzioni per le eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ragioni idonee a giustificare la diminuzione della sanzione, stante il fatto che l’allenatore non solo era già stato ammonito, ma, anche dopo l’espulsione, ha continuato a profferire frasi irriguardose, urlandole nei confronti della terna arbitrale (“sei un fenomeno”, “fate solo i protagonisti”).

Numeron. 0100/CSA/2025-2026

PresidenteDi Cagno

RelatoreDurante

Riferimenti normativiart. 58, art. 60 e art. 61 C.G.S.;

Articoli

Art. 58 - Mezzi audiovisivi

1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.

Art. 60 - Testimonianza

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. 2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia. 3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. 4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti. 5. La testimonianza ha luogo in udienza. 6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

Art. 61 - Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.