4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Condotta violenta dei calciatori – art. 35, comma 1, C.G.S. – sputo – è tale. Riferimenti normativi: art. 61, comma 1, e art. 53, comma 1, C.G.S. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., il referto di gara è fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive, né assume rilevanza la circostanza che nessuno degli altri ufficiali di gara abbia riportato l’episodio. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., lo sputo rientra espressamente tra le condotte violente nei confronti dell’ufficiale di gara, prevedendo la sanzione minima di due anni di squalifica.
Numero: n. 0038/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Blandini