Mezzi di prova – strumenti audiovisivi – utilizzabilità - art. 58, comma 1, e art. 61, commi 2 e 3, e art. 62 C.G.S. – tassatività – rapporto di specialità rispetto al referto arbitrale.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

L’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC è disciplinato dagli artt. 58, 61 e 62 C.G.S., i quali prevedono la tassatività dei casi in cui è possibile utilizzare i suddetti strumenti; in particolare: - l’art. 61, comma 2, C.G.S., al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione; - l’art. 61, comma 3, C.G.S., “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”; - l’art. 62, comma 1, C.G.S., “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo …”. Le fattispecie sopra richiamate si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. (cfr., per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Numeron. 0076/CSA/2025-2026/A

PresidenteDi Cagno

RelatoreGalli

Riferimenti normativiart. 58, comma 1, e art. 61, commi 2 e 3, e art. 62 C.G.S.

Articoli

Art. 58 - Mezzi audiovisivi

1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.

Art. 61 - Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative

Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

Art. 62 - Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti

I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti. I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori assunti dagli organi di giustizia sportiva.