4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il Codice di comportamento sportivo CONI del 30 ottobre 2012, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi, cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta, sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali…>>, al fine di “garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà che connotano l’essenza stessa dell’attività sportiva”. I suddetti obblighi non hanno un rilievo meramente etico, ma la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva. Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività, con la conseguenza che il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità - come vivificati dal contatto con i principi di cui si è discorso – assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa del comportamento osservato dall’atleta. I limiti alla condotta, infatti, sono imposti affinché del diritto sia fatto un uso «ragionevole», proibendo il raggiungimento di finalità diverse da quelle cui esso è naturalisticamente rivolto (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport parere n. 7/2016 Prot. n. 0037/16).
Numero: n. 0058/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Galli