4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 66 delle NOIF, le persone ammesse nel recinto di gioco sono solo quelle specificamente indicate e riportate nell’elenco di gara, comunemente definito “distinta”, che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara, non potendosi considerare tale il mero elenco depositato dalla reclamante in giudizio senza prova di tempestiva consegna in occasione della gara.
Numero: n. 0073/CSA/2025-2026/A
Presidente: Leozappa
Relatore: Cantini
Riferimenti normativi: art. 66 NOIF
1. procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale