Ordinamento sportivo - art. 66 NOIF – persone ammesse nel recinto di gioco – solo quelle comprese nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 66 delle NOIF, le persone ammesse nel recinto di gioco sono solo quelle specificamente indicate e riportate nell’elenco di gara, comunemente definito “distinta”, che viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara, non potendosi considerare tale il mero elenco depositato dalla reclamante in giudizio senza prova di tempestiva consegna in occasione della gara.

Numeron. 0073/CSA/2025-2026/A

PresidenteLeozappa

RelatoreCantini

Riferimenti normativiart. 66 NOIF

Articoli

Art. 66 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale