Ordinamento sportivo - dirigenti società calcistiche – soggezione alla normativa e alle sanzioni dell’ordinamento sportivo – collegamento qualificato con la società – sufficienza – configurabilità della posizione di amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. – irrilevanza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 2, comma 2, C.G.S. reca un’indicazione volutamente ampia dei soggetti destinatari dei precetti e delle sanzioni sportive, individuandoli non solo ne “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”, ma anche nei soggetti che, pur non essendo tesserati, abbiano un nesso di collegamento oggettivo e/o soggettivo "qualificato" con la società sportiva, senza essere, per questo, inquadrati obbligatoriamente nella qualifica di amministratore di fatto della società stessa, ai sensi dell’art. 2639 c.c., essendo quest’ultima una norma dell’ordinamento statale sulla quale deve prevalere, in base al principio di specialità, quella dell’ordinamento sportivo. (Cfr., in tal senso, SS.UU., decisione n. 0013/CFA/2019-2020, che ha affermato essere “indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo”).

Numeron. 0008/CSA/2025-2026/C

PresidenteSavo Amodio

RelatoreGalli

Riferimenti normativiart. 2, comma 2, CGS e 2639 c.c.

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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.