4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Il corretto criterio di interpretazione e applicazione della normativa sportiva deve trovare un irrinunciabile e non ignorabile punto di partenza nell’art. 1, comma 2, L. 17 ottobre 2003 n. 280, in forza del quale i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento generale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico generale di situazioni giuridiche soggettive connesse con quello sportivo. La suddetta disposizione implica, in particolare, l’intervento dell’ordinamento giuridico statale solo nelle ipotesi in cui si concretizzino situazioni di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, circostanza che non ricorre allorché si tratti di applicare la disciplina in materia di irrogazione e applicazione delle sanzioni sportive, specificatamente prevista dalla medesima L. n. 280/2003, il cui ambito di operatività, interpretazione, applicazione e sanzionatorio è espressamente riservato all’ordinamento sportivo.
Numero: n. 0008/CSA/2025-2026/B
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 1, comma 2, L. n. 280 del 2003
1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.