4/21/2026
Stagione:
L’inutilizzabilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva risponde all’esigenza di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non può essere messo in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, C.F.A., decisione 0119/CFA-2023-2024, C.S.A., decisione Sez. III, decisione 0153/2024-2025, C.S.A., Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; C.S.A., Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; C.S.A., Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Numero: n. 0048/CSA/2025-2026
Presidente: Di Cagno
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 58 C.G.S.;
1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.