Processo sportivo in genere - Corte sportiva di appello – poteri – art. 73, comma 2, C.G.S. – poteri di cognizione e decisori – riqualificazione del fatto e graduazione della sanzione irrogabile - ammissibilità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

I poteri di cognizione e di decisione, che l’art. 73, comma 2, C.G.S. riconosce alla Corte sportiva di appello, devono essere intesi nella più ampia latitudine applicativa, conformemente al carattere di giurisdizione di merito delineata dal C.G.S. Tanto sul presupposto della ammissibilità del potere di piena rivalutazione da parte della adita Corte – in fatto e in diritto – della fattispecie posta al suo esame, con facoltà di adozione di una nuova decisione di merito, non solo nel senso di operare una nuova graduazione nell’ambito della tipologia di sanzione già irrogata, ma anche nel senso di riqualificare in toto gli stessi fatti presupposti al proprio giudizio. Tale esegesi, piuttosto che porre questioni di compatibilità con i principi di tipicità e tassatività nella materia sanzionatoria, consente al contrario di garantire in massimo grado l’attuazione dei principi dell’ordinamento sportivo, giungendo all’applicazione proprio della (e solo della) sanzione prevista da quest’ultimo per la fattispecie concreta, se del caso anche rimodulando o sostituendo l’inesatta decisione del giudice di primo grado nell’an e nel quomodo, prima ancora che nel quantum. (cfr. CSA, SS.UU., n. 20/2025-2026).

Numeron. 0031/CSA/2025-2026/A

PresidenteSavo Amodio

RelatoreDi Vita

Riferimenti normativiart. 73, comma 2, C.G.S.

Articoli

Art. 73 - Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello nazionale

1. La Corte sportiva di appello a livello nazionale decide in camera di consiglio. 2. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo nazionale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo nazionale o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo. 5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.