4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Gli artt. 38 C.G.S. del CONI e 110 C.G.S. FIGC prevedono espressamente che, nei procedimenti di natura disciplinare, il termine di 60 giorni per la definizione del giudizio di rinvio, a seguito di una decisione del Collegio di garanzia dello sport, che annulli con rinvio una decisione della Corte federale di appello, decorre dalla data in cui il giudice chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio riceve dal Collegio di garanzia dello sport il provvedimento recante la motivazione della decisione assunta da quest’ultimo e non dalla data del deposito del dispositivo. Le norme anzidette si applicano in via analogica anche al giudizio di rinvio da celebrare dinanzi alla Corte sportiva di appello, che, pur non costituendo un procedimento c.d. “disciplinare”, bensì di natura “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni e il rispetto delle relative disposizioni), non reca disposizioni codicistiche che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine, sicché l’interprete è chiamato a colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, utilizzando norme che, pur regolando un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione (di natura tecnica), rispondono alla medesima ratio, consentendo così, in particolare, alla Corte sportiva di appello di uniformarsi al principio di diritto fissato dal Collegio di garanzia dello sport, quale risulta espressamente dalla motivazione della sua decisione e, appunto, non dal dispositivo.
Numero: n. 0007/CSA/2025-2026/A
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 38 CGS CONI e art. 110 CGS
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.
1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone. 5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. 6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.