4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Nel giudizio di rinvio alla Corte sportiva di appello, operato dal Collegio di garanzia dello sport, trova applicazione il principio costantemente ribadito dalla Corte di cassazione (cfr., per tutte, le decisioni sez. II, 02/02/2024, n. 3150 e sez. III, 15/06/2023, n.17240) in forza del quale il giudice ad quem è vincolato al principio di diritto affermato dal remittente e, nel caso di annullamento per difetto di motivazione della decisione, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Numero: n. 0008/CSA/2025-2026/A
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Galli