4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, C.G.S., è inammissibile, stante l’assenza di una decisione del Giudice sportivo astrattamente sindacabile innanzi alla Corte sportiva di appello, il reclamo presentato da una Società calcistica avverso la squalifica per una giornata di gara di un proprio calciatore, contestata per la prima volta in giudizio al fine di far valere esclusivamente un errore tecnico arbitrale, ai sensi del C.G.S., e non per ottenere il mero annullamento della squalifica, in considerazione delle conseguenze che il provvedimento disciplinare avrebbe arrecato sia al regolare svolgimento della gara, proseguita per due minuti di gioco in condizioni di inferiorità numerica dalla squadra di appartenenza dell’espulso, sia al prosieguo del campionato, atteso che quest’ultimo non ha potuto partecipare alla gara successiva proprio in ragione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo.
Numero: n. 0083/CSA/2025-2026/A
Presidente: Di Cagno
Relatore: Vasaturo
Riferimenti normativi: art. 71, comma 1, C.G.S.;
1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui agli artt. 61 e 62, partecipa la Procura federale, con facoltà di reclamo. 2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. 4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo. 6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. 7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.