Regolamento giuoco calcio – art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. - errore tecnico dell’Arbitro suscettibile di inficiare la gara con la conseguente ripetizione della stessa – nel caso di calciatore che, fermando il pallone con una mano, abbia privato la squadra avversaria di un’opportunità propizia – inconfigurabilità

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta del calciatore espulso e quindi squalificato, <> (così motiva il Giudice sportivo la propria decisione), non costituisce una fattispecie qualificabile come “errore tecnico”, potenzialmente suscettibile di inficiare la regolarità della gara ex art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., ma, tutt’al più, un’erronea percezione del fatto da parte dell’Arbitro, insindacabile in forza di quanto sancito dalla Regola n. 5, punto 2, del Regolamento del Giuoco del calcio a cinque, oltre che dall’art. 65, lett. b), C.G.S., che non integra, quindi, l’ipotesi della violazione regolamentare causata da non conoscenza o dimenticanza da parte del Direttore di gara (cfr., ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 79 del 16.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 63 del 2.12.2022; CSA, sez. III, decisione n. 30 del 14.12.2020; da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 134 del 27.2.2025).

Numeron. 0083/CSA/2025-2026/B

PresidenteDi Cagno

RelatoreVasaturo

Riferimenti normativiart. 10, comma 5, lett. c), e art. 65, lett b), C.G.S.; Regola n. 5, punto 2, Regolamento del Giuoco del calcio a cinque;

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Art. 10 - Sanzione della perdita della gara

1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. 2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f). 3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe. 4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica. a) Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: b) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; c) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; d) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; e) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione. 6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. 7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque. 8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. 9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 65 - Competenza dei Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.