4/21/2026
Stagione: 2025-2026
La condotta del dirigente di una Società, che, già inibito, permanga nell’area antistante agli spogliatoi prima dello svolgimento della gara e al termine della stessa, non comporta la violazione né dell’art. 9, comma 2, lett. c) C.G.S., recante il divieto per il soggetto inibito temporaneamente di accedere agli “spogliatoi o locali annessi”, né dell’art. 19, comma 3, C.G.S., che vieta al suddetto l’accesso agli “spogliatoi o al recinto di gioco”, atteso che lo “spazio antistante agli spogliatoi” (come riportato nel rapporto) costituisce un luogo totalmente diverso rispetto a quelli per i quali è applicabile l’inibizione.
Numero: n. 0088/CSA/2025-2026/B
Presidente: Leozappa
Relatore: Del Vecchio
Riferimenti normativi: art. 9, comma 2, lett. c) e 19, comma 3, C.G.S.;
1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h). 3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35. 4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. 7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 7 bis. Agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, comma 1.* *Comma 7 bis aggiunto dal C.U. 93/A del 23 dicembre 2022
1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione. 2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare. 3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione. 4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. 5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva. 6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni. 7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7. 8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6. 9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.