4/21/2026
Stagione:
Nel caso in cui la partita debba essere necessariamente e definitivamente interrotta per impraticabilità del terreno di gioco, a causa della caduta di acqua piovana dal soffitto all’interno del rettangolo di gioco, sussiste la responsabilità della squadra ospitante per violazione dell’obbligo specifico di diligenza che incombe su quest’ultima; infatti, là dove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dall’art. 3 del C.U. n. 1070, pubblicato il 16/05/2025, recante il “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. – LND – Divisione Calcio a Cinque Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), sussiste la responsabilità in termini generali della società ospitante, alla quale non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – neanche l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi durante la gara (cfr. CSA, sez. III, n. 109 del 2023), atteso che, nella specie, le condizioni problematiche dell’impianto preesistevano allo svolgimento della partita, non ricorrendo, quindi, elementi tangibili di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del rettangolo di gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; e ancora CSA, sez. III, n. 145 del 2019). Pertanto, deve considerarsi legittima la decisione del giudice sportivo di sanzionare la società responsabile con la perdita della gara per 0 a 6.
Numero: n. 0089/CSA/2025-2026
Presidente: Di Cagno
Relatore: Lepore
Riferimenti normativi: art. 3 del C.U. n. 1070, pubblicato il 16/05/2025;
Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.