1/7/2026
Stagione: 2025-2026
Anche nel caso in cui si verta nella contestazione della recidiva di cui al secondo comma dell’art. 18 del CGS, eliminato quindi il vincolo della “medesima stagione sportiva” di cui al primo comma, non si può prescindere dal presupposto e dal limite imposto dal primo comma del citato articolo laddove è previsto che si tratti di “… altra sanzione per fatti della stessa natura …”. Se così non fosse il secondo comma dell’art. 18 sarebbe completamente avulso dal contesto della recidiva in senso proprio e avrebbe ben potuto trovare collocazione sotto altra rubrica. Nel caso di specie, la violazione precedentemente sanzionata è sì pur sempre riconducibile alla macro categoria delle violazioni in materia gestionale ed economica ma ha natura completamente diversa da quella oggi contestata. Tutto ciò a prescindere anche dal fatto che il comma in esame prevede letteralmente che “la condanna” sia “valutata, ai fini della recidiva” lasciando, così, ampia discrezionalità al giudicante.
Numero: 163/TFN-SD/2025-2026/B
Presidente: Sica
Relatore: Camici, Voglino
Riferimenti normativi: art. 18, comma 2, CGS
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.