12/TFN/2024-2025/AResponsabilità disciplinare del Presidente e legale rappresentante della società – responsabilità diretta ed oggettiva della società -presunto mancato pagamento delle somme dovute al calciatore nel termine previsto di trenta (30) giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici

11/15/2024

Stagione: 2024-2025

Il mancato pagamento di una società delle somme dovute ad un calciatore nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione resa dalla Commissione Accordi Economici presso la FIGC determina una responsabilità disciplinare sia del Presidente legale rappresentante che della società e di conseguenza la violazione rispettivamente dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6, e 7, C.G.S. e dell’art. 6, comma 1 C.G.S. L’esclusione della responsabilità necessita della sussistenza della prova dell’effettivo pagamento delle somme dovute nei termini prescritti. Ai fini della determinazione della misura della sanzione costituisce una diminuente il comportamento riparativo e la non persistenza della morosità all’esito della definizione del procedimento disciplinare.

Numero12/TFN/2024-2025/A

PresidenteProietti

RelatoreCoscia

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94-ter, comma 5, N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6, e 7, C.G.S.; art. 6, comma 1, C.G.S.

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.