3/3/2026
Stagione: 2025-2026
Nell’ambito del procedimento sportivo vige il consolidato e fondamentale principio che ne sancisce la celerità, l’unicità e la speditezza più volte ribadito da questo Tribunale e dalla Corte Federale d’Appello (da ultimo anche con SS.UU. n. 30 del 6.10.2025). Dall’applicazione di tale principio discende che ove nell’ambito di un procedimento sportivo venga acquisita una ulteriore “notitia criminis” che, peraltro, ha attinenza e anzi completa e corrobora una medesima ipotesi accusatoria, di certo non può sussistere l’obbligo per la Procura Federale di apertura di un nuovo procedimento che altro non farebbe che frammentare l’azione disciplinare e rallentarne l’andamento.
Numero: 0179/TFN/2025-2026/A
Presidente: Sica
Relatore: Camici, Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.