Attenuanti generiche

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Il comma secondo dell’art. 13 CGS consente di valorizzare discrezionalmente circostanze genericamente attenuanti, come il dichiarato dispiacere e pentimento del responsabile dell’illecito per l’errore commesso e riconosciuto, o l’essersi il responsabile dell’illecito – ancorché su sollecitazione del suo superiore gerarchico nell’ordinamento federale – adoperato nell’immediatezza per ridurne le conseguenze, e/o l’essersi scusato per la propria condotta illecita.

Numero164/TFN-SD/2025-2026/G

PresidenteSica

RelatoreCastellucci

Riferimenti normativiart. 13, comma 2, CGS

Articoli

Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.