3/17/2026
Stagione: 2025-2026
Affinché possa configurarsi illecito un illecito disciplinare è necessario che vi sia una effettiva lesione o un pericolo concreto di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Conseguentemente, una condotta è sanzionabile solo laddove superi la soglia della mera potenzialità offensiva, risultando concretamente idonea a incidere in modo significativo sui beni giuridici tutelati dall’ordinamento federale. In materia di safeguarding, il comportamento dell’allenatore caratterizzato da un tono di voce elevato, da una gestualità accentuata e da modalità comunicative energiche nei confronti di atleti minorenni non integra di per sé una violazione disciplinare, ove dall’istruttoria non emergano espressioni ingiuriose, atteggiamenti umilianti, profili di aggressività verbale o elementi di violenza psicologica, né risulti provata una concreta lesione o un pericolo effettivo per l’integrità psico‑fisica e la dignità dei minori. La disciplina federale in tema di safeguarding, pur ispirata a finalità preventive, non è volta a sanzionare ogni modalità comunicativa sopra le righe, ma esclusivamente quelle condotte che superino la soglia della mera potenzialità offensiva e risultino concretamente idonee a ledere i beni giuridici tutelati.
Numero: 184TFN-SD/2025-2026/A
Presidente: Ramella
Relatore: De Vergori
Riferimenti normativi: Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni – articolo 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico F.I.G.C.